Art. 9.
(Sanzioni).

      1. La persona che presenta documentazione falsa o parzialmente falsa in relazione ai requisiti richiesti ai fini dell'accesso ai benefìci previsti dalla presente legge, o che impedisce od ostacola l'accertamento dei medesimi, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale, nonché delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al rimborso dell'intera somma indebitamente percepita, ivi compresi i vantaggi economici derivanti dalle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      3. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al triplo della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria relativamente alle mansioni svolte. Il lavoratore che denuncia alle autorità competenti l'irregolarità della sua posizione lavorativa

 

Pag. 13

rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro non è passibile delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.